AGGIORNAMENTO DEL 8 APRILE 2020.
Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale collegarsi al sito www.sportesalute.eu.
Si trasmettono in allegato alcuni aggiornamenti relativi alla gestione delle domande per il BONUS 600 euro per collaboratori sportivi, e più precisamente la descrizione delle modalità di presentazione delle domande e l’aggiornamento delle FAQ – che diventano 63 rispetto alle 49 di prima pubblicazione – di cui riportiamo di seguito i punti selezionati dai nostri consulenti come di particolare interesse
50) Nel mese di marzo ho svolto alcune ore di lezione nella prima settimana quando l’impianto dove lavoravo era ancora aperto; pertanto ho percepito un reddito da collaborazione sportiva per quel periodo. Posto che la legge prevede che io non debba aver percepito “altro” reddito per il mese di marzo 2020, posso presentare richiesta di contributo?
Sì, perché il reddito che hai percepito per la collaborazione prestata non rientra nella nozione di “altro reddito”. La dizione “altro reddito” fa riferimento al reddito da lavoro, autonomo o subordinato mentre i redditi ex art. 67, lettera m) del TUIR non sono redditi da lavoro ma redditi diversi.
58) Presidente o vicepresidente di associazione posso prendere bonus?
Sì, lo stato di Presidente o vicepresidente non è preclusivo di per sé, a condizione che sussistano tutti gli altri requisiti di legge.
62) Il mio contratto prevede un compenso forfettario che sto continuando a percepire, posso presentare domanda?
No, l’indennità è prevista per coloro che, a causa dell’emergenza, non percepiscano il reddito corrispondente al mese di marzo. compreso) corrispondano a quelli dell’avente diritto.
63) Sono titolare di più rapporti di collaborazione sportiva con varie ASD/SSD, devo presentare domanda indicando tutte le collaborazioni o è sufficiente indicarne una sola?
È sufficiente indicarne una sola. Premurati di verificare che la ASD/SSD sia iscritta al Registro del CONI.
AGGIORNAMENTO DEL 7 APRILE 2020.
Oggi 7 aprile 2020 alle h.14,00 ha avuto inizio la richiesta del bonus di 600 euro a favore dei collaboratori sportivi attraverso la piattaforma informatica sul sito di Sport e Salute.
La procedura è molto guidata e non pone particolari difficoltà nella compilazione.
Sport e Salute spa ha pubblicato una “Guida alla presentazione dell’indennità per collaboratori sportivi” (in allegato) in cui attraverso 15 passaggi illustra le fasi relative a :
- prenotazione e registrazione sul sito Sport e Salute
- presentazione ed invio della domanda
Si segnala che dopo aver confermato la domanda viene inviata una mail all’associazione che il collaboratore ha indicato nella procedura una mail ( all’indirizzo risultante nel Registro CONI ) in cui viene comunicato quanto segue:
Gentile Presidente,
il sig. ******* ai fini dell’indennità prevista dall’art. 96 del Decreto Legge n. 18/2020 ha dichiarato a Sport e Salute s.p.a. di avere in corso con ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ********** un contratto di collaborazione sportiva con decorrenza dal **/**/2019, valido sino al **/**/2020, nella qualità di Allenatore, tecnico, istruttore.
Per confermare la dichiarazione cliccare sul link sottostante e seguire le indicazioni a video
GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INDENNITÀ PER COLLABORATORI SPORTIVI
Cura Italia: indennità per collaboratori sportivi, emanato il decreto attuativo
06 Aprile 2020
È stato emanato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, sulla base del quale sono definite le modalità di presentazione delle domande a Sport e Salute per ricevere l’indennità di 600 euro prevista dal Decreto Legge “Cura Italia” per il mese di marzo 2020 a favore dei collaboratori sportivi (art. 96, decreto-legge 17 marzo 2020, n.18).
Possono richiedere l’indennità i titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendenti al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”. È inoltre espressamente prevista una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d’imposta 2019 non abbiano percepito compensi superiori a 10.000 euro complessivi.
Possono accedere all’indennità i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedano i seguenti requisiti:
- non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge “Cura Italia”;
- non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020;
- non devono aver percepito, nel mese di marzo 2020, il Reddito di Cittadinanza;
- non possono cumulare l’indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Legge “Cura Italia”.
Il rapporto di collaborazione per cui si presenterà la domanda:
- deve essere con Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche; si sottolinea che le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”, nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI e che gli Organismi Sportivi devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI;
- doveva esistere già alla data del 23 febbraio 2020 ed essere in corso alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”);
- non deve rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di martedì 7 aprile sul sito di Sport e Salute.
La procedura prevede tre fasi:
- la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero che sarà disponibile da martedì 7 aprile su www.sportesalute.eu, (leggi qui l’informativa relativa alla privacy). Dopo aver inviato l’SMS, si riceverà un codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma;
- l’accreditamento: per accreditarsi è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS;
- la compilazione e l’invio della domanda: subito dopo l’accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio.
In attesa della pubblicazione della piattaforma, ti consigliamo di:
- caricare sul tuo computer, tablet o telefono il pdf dei documenti che andranno allegati (documento identità, contratto di collaborazione o lettera di incarico o prova dell’avvenuto pagamento della mensilità febbraio 2020);
- avere a disposizione i tuoi dati essenziali, tra cui: Codice Fiscale, recapiti di posta elettronica e telefonici, residenza e IBAN per l’accredito della somma;
- disporre dei dati relativi alla tua collaborazione sportiva, tra cui: nominativo delle parti contraenti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione;
- conoscere l’ammontare complessivo dei compensi sportivi ricevuti nel periodo d’imposta 2019;
- accertarti che il rapporto di collaborazione per cui intendi presentare la domanda di indennità rientri, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale, nell’ambito di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che sia presso Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, oppure presso Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche;
- verificare che sussistano tutti gli altri requisiti di legge richiesti (esempio: non avere diritto a percepire altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020, non essere pensionato, non essere co.co.co iscritto alla gestione separata INPS, non essere percettore del Reddito di Cittadinanza, etc.);
- disporre del codice fiscale o della Partita Iva della Associazione/Società/Organismo Sportivo per cui si presta la collaborazione;
- verificare, se collabori con un’Associazione o una Società Sportiva Dilettantistica, che sia iscritta al Registro del CONI;
- verificare, se collabori con una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione Sportiva, che sia riconosciuto dal CONI.
L’indennità sarà erogata direttamente da Sport e Salute sul conto corrente indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda. Le indennità saranno erogate sino a concorrenza del fondo di 50 milioni di euro riconosciuti alla Società per l’erogazione delle indennità.
Per ricevere informazioni ulteriori, in attesa che la piattaforma sia online, puoi scrivere all’indirizzo mail curaitalia@sportesalute.eu e seguire il canale Telegram: https://t.me/SporteSalute.

